DE

Art. 104 (Assistenza sanitaria e calcolo del livello di rischio)

  1. L’organizzatore ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente.
  2. Ai fini di cui al comma 1 l’organizzatore deve effettuare, eventualmente col supporto del tecnico, un calcolo del livello di rischio dell’evento per il pubblico, compilando la tabella di cui all’allegato B.
  3. I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come segue:
    1. rischio molto basso / basso = < 18 punti;
    2. rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
    3. rischio molto elevato = 37-55 punti.
  4. La tabella di calcolo del livello di rischio compilata va presentata all’autorità competente insieme alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
  5. L’autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione trasmette la prescritta documentazione via e-mail alla Centrale provinciale di emergenza 112, secondo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
  6. Manifestazioni con livello di rischio molto basso / basso (< 18 punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dell’inizio, trasmettendo la tabella di cui all’allegato B.
  7. In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all’allegato B, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle risorse e delle modalità organizzative del soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore. La Centrale provinciale di emergenza 112 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall’organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in occasione della manifestazione.
  8. Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico dell’organizzatore.
  9. Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per manifestazioni, al chiuso o all’aperto, alle quali siano presenti, contemporaneamente, fino a 500 persone.
  10. Riceverete inoltre anche l'"Allegato B" compilato (ai sensi del decreto del Presidente della provincia del 21 gennaio 2021, n. 1 "Regolamento di attuazione relativo ai luoghi e alle sedi di manifestazioni pubbliche e di intrattenimento"), che deve essere presentato all'autorità competente contestualmente alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'evento o della manifestazione.

La richiesta di fornitura di un servizio sanitario al fornitore del servizio - indipendentemente dalla valutazione del rischio - deve essere effettuata tramite questo portale almeno 30 giorni prima della data dell'evento.