- L’organizzatore ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria ai partecipanti attivi, inclusi gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente.
- Ai fini di cui al comma 1 l’organizzatore deve effettuare, eventualmente col supporto del tecnico, un calcolo del livello di rischio dell’evento per il pubblico, compilando la tabella di cui all’allegato B.
- I livelli di rischio e il relativo punteggio sono stabiliti come segue:
- rischio molto basso / basso = < 18 punti;
- rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
- rischio molto elevato = 37-55 punti.
- La tabella di calcolo del livello di rischio compilata va presentata all’autorità competente insieme alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
- L’autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione trasmette la prescritta documentazione via e-mail alla Centrale provinciale di emergenza 112, secondo quanto stabilito ai commi 6 e 7.
- Manifestazioni con livello di rischio molto basso / basso (< 18 punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dell’inizio, trasmettendo la tabella di cui all’allegato B.
- In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all’allegato B, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle risorse e delle modalità organizzative del soccorso sanitario predisposto dall’organizzatore. La Centrale provinciale di emergenza 112 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall’organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in occasione della manifestazione.
- Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione sono a carico dell’organizzatore.
- Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio per manifestazioni, al chiuso o all’aperto, alle quali siano presenti, contemporaneamente, fino a 500 persone.
- Riceverete inoltre anche l'"Allegato B" compilato (ai sensi del decreto del Presidente della provincia del 21 gennaio 2021, n. 1 "Regolamento di attuazione relativo ai luoghi e alle sedi di manifestazioni pubbliche e di intrattenimento"), che deve essere presentato all'autorità competente contestualmente alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'evento o della manifestazione.
La richiesta di fornitura di un servizio sanitario al fornitore del servizio - indipendentemente dalla valutazione del rischio - deve essere effettuata tramite questo portale almeno 30 giorni prima della data dell'evento.