Il Consiglio di Stato in data 24 febbraio 2014 con la sentenza n. 849/2014 in occasione del ricorso in appello ha annullato la sentenza n. 244/2006 del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Tale sentenza ha annullato la delibera della Giunta Provinciale die Bolzano n. 3775 del 18 ottobre 2004, che ha approvato la formazione di livello «C» per autisti soccorritori e soccorritori volontari, confermando la legittimità della suddetta delibera.
Il Consiglio di Stato ha confermato, che con tale delibera non viene introdotta una nuova figura di professione sanitaria. Viene però confermato, che il soccorritore non è una figura professionale propria, ma è prevista già in diverse norme statali come figura riconosciuta nell’ambito sanitario. Perciò non viene creato una figura nuova, ma regolata la formazione di una figura già prevista. Inoltre viene constatato, che l’attività del soccorritore prevista nella suddetta delibera ha carattere strettamente assistenziale-organizzativo, che lo abilita alle attività previste dalla delibera della Giunta Provinciale, come la preparazione di farmaci a supporto ed ausilio del medico d’urgenza. Una somministrazione diretta di farmaci o ogni altra decisione autonoma p.e. sulla somministrazione di farmaci ecc. non è però consentita. L’attività del soccorritore si risolve in attività materiali e meramente ausiliarie a supporto del medico d’urgenza sotto la sorveglianza ed in base alle indicazioni dello stesso.
La sentenza quindi conferma la legittimità del livello di formazione C, che rimane in vigore.